Descrizione
Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato con ulteriori provvedimenti fino al 31 dicembre 2025;
visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, e i successivi provvedimenti con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;
rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, ai diversi livelli di danno, individuando altresì criteri di priorità nella ricostruzione;
sottolineato che il d.l. 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per “l’attuazione degli interventi di immediata necessità” in più soluzioni, dal 2019 al 2023, e che pertanto occorre, nell’immediato e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art.8 del predetto d.l., procedere alla riparazione e/o ricostruzione del maggior numero di immobili possibile con le somme già disponibili e con quelle che si renderanno disponibili sino al 2025;
rilevato che fondi stanziati 2019 sono oggi sostanzialmente esauriti e vi è la necessità di fare fronte alle richieste di enti pubblici che hanno più di recente accertato danni conseguenti al sisma in immobili e strutture in un primo momento non presi in considerazione, che ulteriori esigenze scaturiscono dal cessare degli interventi della Protezione Civile a seguito della fine dello stato di emergenza e dalla necessità di predisporre interventi nelle aree delocalizzate, che va inoltre valutata la possibilità, in via d’ipotesi e nei limiti delle risorse disponibili, di consentire a coloro che non hanno avuto modo di avanzare nei termini istanza di contributo per immobili danneggiati per i quali non è in corso alcuna pratica di sanatoria/condono, di usufruire di un contributo nella misura che andrà ad essere determinata;
considerato che occorre, pertanto, rendere disponibili fondi non utilizzati, a far capo talora dal 2022, perché riferibili ad immobili oggetto di richiesta di sanatoria/condono, e che peraltro si prevede non verranno utilizzati a breve proprio a causa della mancata definizione della relativa pratica che è preliminare rispetto a quella afferente la concessione del contributo;
Sottolineato ancora che le istanze di condono/sanatoria sono state presentate a far capo dagli anni ’80 e sino al 2003 e che per decenni esse non hanno trovato evasione da parte della competente autorità amministrativa così dovendosi ritenere probabile il loro rigetto;
sentito l’esperto nominato da questo Commissario e i collaboratori della Struttura e di Invitalia;
informati la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, la Presidenza della Regione Sicilia, la Protezione Civile Nazionale, la Prefettura di Catania, la Città Metropolitana di Catania e i Comuni interessati colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018 ai quali è stata inviata bozza della presente ordinanza con richiesta di proporre eventuali suggerimenti ed osservazioni;
DISPONE
Articolo 1
Accantonamento delle istanze di contributo non evase per mancata adozione del provvedimento di sanatoria/condono edilizio
1. Le istanze di contributo per la ricostruzione per le quali l’istruttoria da parte dei Comuni non è evasa a causa della pendenza di istanza di sanatoria/condono edilizio vengono accantonate e conseguentemente non viene mantenuto l’appostamento delle relative somme che verranno rese utilizzabili ai fini della ricostruzione pubblica e privata.
2. L’Ufficio Commissariale provvede all’accantonamento della pratica; le somme portate dall’istanza saranno utilizzabili per gli altri fini previsti dal d.l. 32/2019. L’Ufficio Commissariale comunica all’istante ed al suo tecnico nonché, all’Ufficio Sisma del Comune, l’avvenuto accantonamento della pratica.
3. La revoca del provvedimento di accantonamento avverrà solo quando il Comune attesterà che sono venute meno le cause che ebbero a determinarlo e che la pratica è completa ed atta ad essere trasmessa alla Struttura commissariale per la sua definizione.
4. Revocato l’accantonamento, la pratica riassume il precedente ordine di priorità.
Articolo 2
Attività istruttoria successiva all’adozione del provvedimento di accantonamento.
1. Al fine di permettere agli istruttori comunali di continuare a registrare l’attività istruttoria quando la pratica è accantonata, gli stessi potranno:
A) riaprire la scheda parametrica per permettere ai tecnici di effettuare le eventuali modifiche;
B) inserire in piattaforma l’avvenuta ricezione di integrazioni;
C) inserire in piattaforma la richiesta, presa in carico ed evasione delle pratiche da parte degli enti regionali.
2. La chiusura dell’istruttoria ed il conseguente trasferimento alla Struttura commissariale avverrà secondo quanto previsto dall’art. 1 c. 3
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario straordinario. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per la Protezione Civile ed il Mare, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Dipartimento Casa Italia, alla Città Metropolitana di Catania, al coordinamento dei Comitati dei terremotati, ai Comuni del cratere sismico che provvederanno a pubblicarla all'albo pretorio nelle forme di legge.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
Ultimo aggiornamento: 19 agosto 2025, 12:37