Descrizione
Ordinanza n. 133 bis del 19 Giugno 2026
Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato con ulteriori provvedimenti fino al 31 dicembre 2026,
Visto l’articolo 1 comma 691 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che dispone che “a decorrere dalla scadenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2019, dichiarato in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018, prorogato da ultimo dall'articolo 17-bis del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, fino al 31 dicembre 2024, è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 566 del 28 dicembre 2018”;
Visto l’articolo 1 comma 692 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che così dispone: “A decorrere dalla cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione di cui al comma 691 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 2025, un contributo denominato “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l’autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito è riconosciuto altresì, con la medesima decorrenza indicata nel primo periodo, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata, in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018, per l'esecuzione di interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data dell'evento sismico di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al presente comma sono disciplinati, con propri atti, dal Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Il contributo è concesso fino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al quarto periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità. I comuni interessati curano l'istruttoria e concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo secondo i criteri e le modalità stabiliti dal Commissario straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i nuclei familiari che alla data del 26 dicembre 2018 dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce limite di spesa. Le relative risorse confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 32 del 2019;
Visto, inoltre, l’articolo 1 comma 603 lettera b) della legge 30 dicembre 2025, n. 199 che, nel prorogare i termini di cui all’art. 6 del d.l. 32/2019, così dispone: le parole “è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro per l’anno 2025 e di 1,3 milioni di euro per l’anno 2026”;
Letta l’Ordinanza commissariale n.133 del 6 marzo 2026;
Rilevato che da taluno è stata avanzata istanza per la concessione del contributo per il disagio abitativo (DAR) a fronte di domande di contributo per la riparazione/ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma avanzate ai sensi dell’Ordinanza commissariale n.125 del 2 ottobre 2025;
Considerato che la normativa alla quale occorre fare riferimento in materia è quella di cui al sopra citato art. 1 c. 692 della legge 30 dicembre 2024 n. 207 che escludeva dal DAR, beneficio sostitutivo del cessato contributo per l’autonoma sistemazione (CAS), coloro che non avessero avanzato, entro la data di entrata in vigore di detta legge e quindi a distanza di oltre 6 anni dal sisma, alcuna istanza per l’ottenimento del contributo per la ricostruzione limitandosi a percepire il contributo assistenziale più sopra indicato;
Sottolineato che è evidente la ratio della norma, tesa ad escludere coloro che per lungo tempo non si erano attivati per ricostruire gli immobili danneggiati, e che pertanto laddove nell’Ordinanza commissariale n. 133/2026 si faceva riferimento, per l’ottenimento del DAR, alla condizione di avere presentato istanza di contributo per la ricostruzione “nei termini previsti dalle ordinanze commissariali”, con tutta evidenza ci si riferiva alle ordinanze adottate anteriormente al 31/12/2024, e non alle successive, atteso il richiamo espresso della legge 199/2025, che prevedeva solo la proroga del DAR al 2026 e il suo finanziamento, alla legge 207/2024, nonché in considerazione di quanto con chiarezza espresso nella parte motiva dell’Ordinanza n.133/2026 nella parte in cui si fa riferimento alla finalità “di evitare soluzioni di continuità con l’erogazione del contributo di autonoma sistemazione”, cosa questa certamente non avvenuta ove il CAS sia cessato da oltre un anno;
Sottolineato ancora che quanto sopra risponde anche alla lettera della soprarichiamata legge 207/2024 e dell’Ordinanza commissariale n.133/2026;
Ritenuto pertanto che il Contributo per il Disagio Abitativo previsto dall’Ordinanza commissariale n.133/2026 possa essere erogato solo in favore di coloro che al 31/12/2024 percepivano il Contributo per l’autonoma Sistemazione a condizione che entro tale data fosse stata avanzata, nei termini previsti dalle ordinanze commissariali, domanda di concessione del contributo per la riparazione/ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, ed in tal senso doversi dare interpretazione autentica dell’ordinanza in parola;
Ritenuta l’opportunità, ad evitare erronee future interpretazioni, di integrare l’ordinanza 133/2026 inserendo all’art. 1, laddove leggesi “abbia formato oggetto, nei termini previsti dalle ordinanze commissariali, di domanda di contributo per gli interventi di ripristino”, la nuova dizione “abbia formato oggetto, nei termini previsti dalle ordinanze commissariali e comunque entro il 31.12.2024, di domanda di contributo per gli interventi di ripristino”
Dato atto della avvenuta trasmissione della bozza della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Sicilia al Dipartimento Casa Italia, alla Prefettura di Catania, ai Comuni dell’area terremotata per la formulazione di eventuali osservazioni;
D I S P O N E
Articolo 1
Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione- interpretazione autentica
1. L’articolo 1 dell’Ordinanza commissariale n.133 del 6 marzo 2026 ha da interpretarsi nel senso che dal 1° gennaio 2026 ai nuclei familiari già percettori del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS), la cui abitazione principale, abituale e continuativa intesa ai sensi dell’art. 13, c. 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori dei comuni della Città metropolitana di Catania colpiti dall'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 con esito di scheda AeDES B-C-E e sia tuttora inagibile ed abbia formato oggetto, nei termini previsti dalle ordinanze commissariali e comunque entro il 31.12.2024, di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con interventi locali, miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione, con esclusione delle istanze rigettate, dichiarate inammissibili, archiviate ed in casi analoghi, è riconosciuto un contributo denominato “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione”;
2. L’art.1 dell’ordinanza commissariale n.133 del 6 marzo 2026 è integrato così come al comma 1.
Articolo 2
Entrata in vigore ed efficacia
1. La presente Ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario straordinario. Detta Ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento Casa Italia, al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Prefettura di Catania, al coordinamento dei Comitati dei terremotati e ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
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Ultimo aggiornamento: 22 giugno 2026, 10:10