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Ordinanza n. 142 del 7 Ottobre 2026

Accantonamento ed archiviazione delle istanze di contributo non evase per inerzia da parte degli istanti e/o dei loro tecnici nella procedura relativa al rilascio del titolo edilizio

Data :

7 ottobre 2026

Categorie:
4. Ordinanze
Ordinanza n. 142 del 7 Ottobre 2026
Municipium

Descrizione

Ordinanza n. 142 del 7 Ottobre 2026

Il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018, dott. Salvatore Scalia, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 18 aprile 2019 n.32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, successivamente prorogato fino al 31/12/2026;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, e i successivi provvedimenti con il quale sono stati disciplinati gli interventi per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione dei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2018;

Rilevato che la normativa in parola distingue modalità e procedure da seguire per la ricostruzione pubblica e privata e, per quel che attiene a quest’ultima, in relazione ai diversi livelli di danno, individuando altresì criteri di priorità nella ricostruzione;

Considerato che occorre procedere all’attività di ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto secondo i criteri di priorità indicati nel d.l. 32/2019 sopra citato, al fine di consentire nei tempi più brevi e nel maggior numero di casi possibile una rapida ricostruzione, così ricostituendo il tessuto sociale della zona terremotata;

Sottolineato che il d.l. 32/2019 prevede lo stanziamento delle somme necessarie per “l’attuazione degli interventi di immediata necessità” in più soluzioni e che pertanto occorre, nell’immediato e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’art.8 del predetto d.l., procedere alla riparazione e/o ricostruzione del maggior numero di immobili possibile con le somme già disponibili nei tempi più rapidi possibili;

Considerato che da un esame delle pratiche pendenti in istruttoria presso i Comuni, talora da anni, si trae che

 a) numerose sono quelle per le quali, a distanza di tempo dalla loro presentazione, non è stato dato alcun esito anche a seguito dei notevoli ritardi da parte dei tecnici di fiducia degli istanti nell’ottemperare alle richieste di integrazione documentale o istruttoria avanzate dai Comuni ai fini del rilascio del titolo edilizio;

b) in un significativo numero di casi l’immobile vede difformità dal titolo edilizio e quindi, fino all’avvenuto superamento delle stesse, le relative istanze di contributo hanno da ritenersi al di fuori delle previsioni del D.L. 32/2019  e ciò anche per la mancata ottemperanza al principio della “doppia conformità”;

Sottolineato che quanto sopra comporta, da un canto, una solo formale pendenza dell’istruttoria delle pratiche presso gli Uffici Comunali, e dall’altro, l’impossibilità di utilizzare le somme stanziate a fronte di istanze non sempre accoglibili e comunque per le quali le parti non provvedono ad ottemperare alle richieste con la dovuta sollecitudine nonché il protrarsi dei contributi per l’autonoma sistemazione e per il disagio abitativo a carico dell’erario;

Sottolineato che numerose istanze di contributo nell’ambito della ricostruzione privata risultano da anni pendenti e “in istruttoria”, essendo in corso la procedura per il rilascio del titolo edilizio e quindi in fase precedente e propedeutica rispetto a quella dell’istruzione finalizzata all’ottenimento del contributo;

Considerato che non può ritenersi indifferente per la struttura commissariale una pendenza, protratta per considerevole lasso di tempo, di pratiche per le quali non è stato rilasciato il titolo edilizio perché non rilasciabile ovvero per come riferito da taluni uffici, anche per il ritardo con il quale i tecnici privati esitano le richieste degli uffici tecnici comunali, e che la mancata ottemperanza, anche parziale, alle richieste istruttorie avanzate dai Comuni per l’ottenimento del titolo edilizio ha considerarsi ai fini dell’adozione dei provvedimenti di accantonamento/rigetto da parte dell’ufficio commissariale;

Considerato quindi che le pratiche pendenti innanzi agli uffici comunali hanno da ritenersi come “in integrazione”  anche per la parte relativa alle richieste avanzate dai comuni ai fini urbanistico/edilizi e che la mancata ottemperanza alla richiesta di integrazione nei termini fissati, che vanno all’uopo richiamati all’atto della richiesta di integrazione, va equiparata alla mancata integrazione degli atti afferenti la concessione dei contributi;

Richiamato  quanto già disposto con circolare n. 66 del 25.05.2026;

Considerato che occorre, pertanto, rendere disponibili le somme accantonate attribuendole ad altre istanze, anche successive e, laddove le inadempienze permangano, procedere all’archiviazione della pratica che ha, di conseguenza, da considerarsi improcedibile;

Ritenuta l’opportunità di conformare la casistica prevista dalla presente ordinanza a quelle già adottata con ordinanza 113/2025 in materia di “accantonamento e archiviazione delle istanze di contributo non evase per inerzia da parte dei tecnici di fiducia degli istanti” e di attribuire per intero la procedura di accantonamento e di archiviazione a questa Struttura Commissariale fermo restando l’obbligo di segnalazione, in capo ai Comuni, della inottemperanza da parte dell’istante alla richiesta di integrazione ovvero al mancato invio della documentazione finalizzati al rilascio del titolo edilizio;

Sentiti i collaboratori SCRAE ed INVITALIA nonché gli esperti dell’Ufficio Commissariale;

Dato atto dell’avvenuta trasmissione della bozza dell’ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Sicilia, al Ministro della Protezione Civile, al Dipartimento Casa Italia, al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, alla Prefettura di Catania, agli Ordini professionali interessati, all’ANCE ai comitati dei terremotati, e ai Comuni interessati dell’area terremotata per la formulazione di eventuali osservazioni;

DISPONE

Articolo 1

Accantonamento delle istanze di contributo non evase per inerzia

da parte degli istanti in fase di rilascio del titolo edilizio

1.      Le istanze di contributo per le quali l’istruttoria da parte dei Comuni nella fase di rilascio del titolo edilizio non è evasa a causa del mancato, compiuto, esito della richiesta di integrazione tecnica, documentale o probatoria da parte del tecnico incaricato dall’istante nei termini previsti, verranno accantonate, destinando le somme richieste ad altre finalità della ricostruzione;

2.       Analogamente si procede laddove venga rilasciato il parere favorevole in linea urbanistica da parte del Comune e vengano acquisiti i pareri di legge laddove non venga trasmessa entro i successivi 60 giorni dall’avvenuta comunicazione del parere l’ulteriore documentazione necessaria per il definitivo rilascio del titolo edilizio.

Articolo 2

Aggiornamento della scheda parametrica e comunicazioni

nella fase del rilascio del titolo edilizio

1.      Il tecnico comunale provvede ad aggiornare tempestivamente l’iter istruttorio della scheda parametrica messa a disposizione dalla Struttura Commissariale comunicando a quest’ultima, con separata nota, l’eventuale decorrenza di termini o l’inadempimento.

Articolo 3

Preavviso di accantonamento

1.     L’Ufficio Commissariale, nel caso di mancata completa integrazione degli adempimenti sopra descritti, comunica all’istante, a mezzo della pec indicata nel corpo dell’istanza di contributo, ed al suo tecnico, preavviso di accantonamento concedendo termine per provvedere alla richiesta di integrazione e/o trasmissione degli atti; il Comune provvede a comunicare immediatamente alla Struttura Commissariale l’avvenuta compiuta integrazione documentale laddove tutte le richieste istruttorie siano state evase e non siano necessari ulteriori incombenti finalizzati al rilascio del titolo edilizio.

Articolo 4

Provvedimento di accantonamento

1.      L’Ufficio Commissariale, laddove non siano state immotivatamente rimosse le cause che dettarono il preavviso, provvede all’accantonamento della pratica; le somme portate dall’istanza saranno utilizzabili per gli altri fini previsti dal d.l. 32/2019. L’Ufficio Commissariale comunica all’istante ed al suo tecnico, nonché all’Ufficio Sisma del Comune, l’avvenuto accantonamento della pratica con preavviso che nei successivi 60 giorni, laddove il provvedimento di accantonamento non venga revocato, si procederà all’archiviazione del procedimento. Il termine più sopra indicato potrà essere prorogato a fronte di motivate ragioni con provvedimento commissariale;

2.      La revoca del provvedimento di accantonamento avverrà solo quando il Comune attesterà che sono venute meno le cause che ebbero a determinarlo e che il titolo edilizio è stato rilasciato;

3.      Revocato l’accantonamento, la pratica riassume il precedente ordine di priorità.

 

                                                       Articolo 5

Archiviazione del procedimento

1.      Decorso il termine di cui all’art.4 ovvero nell’ipotesi di rigetto della richiesta di nulla osta e/o di autorizzazione il Comune ne dà comunicazione all’Ufficio Commissariale che provvede all’archiviazione della pratica.

2.      Analogamente si procede ove l’immobile risulti non legittimo sul piano urbanistico/edilizio ad eccezione dei casi in cui si tratti esclusivamente di mera difformità nella distribuzione interna delle singole unità abitative.

3.      Tale provvedimento potrà essere revocato solo a seguito dell’avvenuto rilascio del titolo edilizio. Il provvedimento di archiviazione comporta la cessazione del contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione.

Articolo 6

Attività istruttoria successiva all’adozione del provvedimento di accantonamento o di

archiviazione. Revoca dell’archiviazione del procedimento e successiva priorità di

definizione istruttoria

1.      Al fine di permettere agli istruttori comunali di continuare a registrare l’attività istruttoria quando la pratica è accantonata o archiviata, gli stessi potranno:

a)      riaprire la scheda parametrica per permettere ai tecnici di effettuare la modifica;

b)      inserire in piattaforma l’avvenuta ricezione di integrazioni;

2.       Le pratiche per le quali è stato adottato provvedimento di revoca dell’archiviazione verranno trattate inserendole per ultime nell’ordine di priorità relativa alla propria categoria; diventeranno, pertanto, l’ultima tra le pratiche pendenti prima casa e, per gli altri casi, le ultime tra quelle pendenti a valere sulle rispettive ordinanze.

Articolo 7

Entrata in vigore

1.      La presente ordinanza entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel sito del Commissario straordinario: https://commissariosismaareaetnea.it/it. Detta ordinanza è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Regione Siciliana, al Ministro della Protezione Civile, al Dipartimento Casa Italia, al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, agli Organi professionali interessati, all’ANCE, ai comitati dei terremotati ai Comuni interessati che provvederanno a pubblicarla all’albo pretorio nelle forme di legge,

Il Commissario Straordinario

Dott. Salvatore Scalia

Ultimo aggiornamento: 7 ottobre 2026, 22:16

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