Descrizione
Circolare n. 62 del 15.04.2026
Si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art. 13 delle ordinanze commissariali laddove si prescrive che “i soggetti legittimati in possesso di idoneo titolo abilitativo e delle necessarie autorizzazioni, nulla osta e atti di assenso, relativi all’esecuzione dei lavori sull’edificio danneggiato dal sisma, che abbiano presentato domanda di contributo, possono procedere, anticipandone i costi, all’esecuzione dei lavori nelle more dell’istruzione della domanda senza che ciò comporti pregiudizio all’eventuale diritto al contributo e sempre che i lavori siano eseguiti nel rispetto di quanto regolamentato dall’ordinanza e dalla normativa” fermo restando che tali soggetti, prima dell’inizio dei lavori, hanno da comunicare al Comune ed al Commissario Straordinario di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo indicando il nominativo del professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori nonché l’impresa affidataria dei lavori.
Ciò in quanto si è costatato che in più occasioni si è dato inizio ai lavori senza darne alcuna contezza al Commissario Straordinario con ciò vanificando la possibilità di eseguire le verifiche ed i controlli previsti dalla normativa.
La mancata osservanza di quanto sopra può comportare la sospensione ed eventualmente la revoca del contributo ai sensi dell’art. 18 delle ordinanze commissariali.
Si invitano pertanto coloro che abbiano iniziato i lavori senza darne comunicazione all’ufficio commissariale a volere provvedere in merito con assoluta urgenza e comunque entro giorni quindici da oggi giustificando i motivi per i quali non si è proceduto in tal senso.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 15 aprile 2026, 15:36