Descrizione
Circolare n. 68 del 08.06.2026
È stato rilevato che vengono erogati contributi per il disagio abitativo, ai sensi delle Ordinanze nn. 115 del 2025 e 133 del 2026 in favore di soggetti che, già percettori di CAS, pur non avendo presentato istanza di contributo per la ricostruzione entro il 31 Dicembre 2024, hanno presentato tale istanza ai sensi dell’Ordinanza n. 125/2025.
Atteso che l’art 1 c. 692 della legge 30 Dicembre 2024 n. 207 riservava l’erogazione del contributo per il disagio abitativo solo in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l’autonoma sistemazione, che avessero proposto istanza di contributo per gli interventi di riparazione/ricostruzione entro il Dicembre 2024, occorre riesaminare il testo delle Ordinanze nn. 115/2025 e 133/2026 al fine di accertare la legittimità dell’erogazione del DAR a chi, pur non avendo presentato istanza di contributo per la ricostruzione entro la data più sopra indicata, tale istanza abbiano presentato, invece, ai sensi dell’Ordinanza n. 125/2025 e cioè nel 2025.
Atteso quanto sopra ed anche in considerazione della necessità di accertare se le istanze di contributo per la ricostruzione presentate ai sensi dell’Ordinanza n. 125 siano ammissibili,
SI DISPONE
La sospensione dell’erogazione del contributo per il disagio abitativo a tutti i soggetti che ne abbiano presentato istanza avendo richiesto il contributo per la ricostruzione ai sensi dell’Ordinanza n. 125 del 2025.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 8 giugno 2026, 13:57