Descrizione
Circolare n. 70 del 03.08.2026
L’art. 2 comma 7 dell’ordinanza 128/2025 così recita: “In ogni caso le disposizione della presente ordinanza non si applicano agli interventi già ultimati così come risultante dalla dichiarazione di fine lavori”; l’art. 2 comma 3 lett. f dell’ordinanza 141 del 29.07.2026 prevede l’esclusione dalla disciplina dell’ordinanza in parola per tutti gli “interventi già ultimati come risultante dalla comunicazione di fine lavori”.
Si chiarisce che la disciplina in parola è relativa all’ammissibilità delle istanze e pertanto la dichiarazione di fine lavori rende inammissibili le istanze di contributo laddove effettuate in data anteriore all’entrata in vigore del provvedimento in parola.
Ove la dichiarazione di fine lavori sia invece successiva, l’istanza è ammissibile ed il contributo può essere erogato: laddove così non fosse, infatti, ed indipendentemente dagli aspetti formali e procedurali più sopra indicati, è da ipotizzarsi che i lavori verrebbero interrotti in attesa dell’adozione del decreto di ulteriore finanziamento con conseguente ritardo per la ricostruzione.
Il Commissario Straordinario
Dott. Salvatore Scalia
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 3 agosto 2026, 16:00